Trattamento fiscale degli investimenti in startup e PMI innovative
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese sono soggetti alle regole ordinarie di imposizione previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per i redditi di capitale.
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese Startup innovative e PMI innovative ‘ammissibili’ iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata, rispettivamente, alle startup e PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) previste dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita”).
PMI ‘ammissibili’ alle agevolazioni.
Il decreto ministeriale 7 maggio 2019 stabilisce le modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e, tra il resto, identifica le PMI innovative che rientrano nel perimetro dell’agevolazione:
per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:
(i) rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
(ii) ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ‘ammissibili’ in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
2) senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
Beneficiari delle agevolazioni
Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup o PMI innovative ammissibili in un periodo di imposta agevolato.
Esclusioni
Le agevolazioni fiscali non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
1) imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014
Misura delle agevolazioni
Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative entro un limite massimo di euro 1.000.000 annui, con un periodo minimo di mantenimento dell'investimento pari a 3 anni. Le società che investono nel capitale di startup o PMI innovative hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui, con obbligo di mantenimento dell'investimento per almeno 3 anni. L'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Autorizzazione UE
Agevolazioni per l’investimento in startup innovative
La Commissione UE ha autorizzato (SA 47184) le agevolazioni per l’investimento in startup innovative, previste dalla Legge di Bilancio 2017, rendendole permanenti per il periodo 2017-2025, fatta salva l'adozione da parte delle autorità italiane entro il 2020 delle opportune misure necessarie per rendere tale regime conforme alle norme applicabili dopo tale anno.
Agevolazioni per l’investimento in PMI innovative
La Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative in data 18 dicembre 2018, come indicato nella seguente comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico
La Commissione europea autorizza gli incentivi all’investimento in PMI innovative
Cause di decadenza delle agevolazioni
Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile,
Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.
Per le startup innovative, non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 dovuta:
(i) alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione (recentemente estesi a 6 anni);
(ii) al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
(iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
(iv) all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
Per la PMI innovative ammissibili non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 dovuta:
(i) al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
(ii) alla quotazione su un mercato regolamentato.
Effetti della decadenza
La decadenza, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause indicate nel paragrafo precedente e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d'imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (con gli interessi legali). Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.
Modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti in Startup o PMI innovative ammissibili.
Gli incentivi per gli investimenti in startup e PMI innovative valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative ammissibili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 7 maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative che reca le disposizioni di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012.
Tale decreto ha dato attuazione alle disposizioni in tema incentivi all'investimento in startup innovative effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Leggi il testo coordinato del Decreto legge n. 179/2012 - “Decreto crescita bis”
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014 avente come oggetto ‘Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati' chiarisce gli aspetti attuativi dei benefici fiscali accordati alle startup e PMI innovative ammissibili (e agli incubatori certificati).
Consulta il pdf della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014
Avvertenza
Si raccomanda agli investitori interessati alle iniziative proposte sul portale www.mamacrowd.com di rivolgersi ai propri consulenti fiscali per la corretta e migliore gestione delle agevolazioni spettanti.
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI PER LE STARTUP INNOVATIVE
Alle startup e PMI innovative, oltre alla possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso portali on line (possibilità estesa a tutte le PMI che rispettano i parametri previsti dal Regolamento Consob 18592/2012) sono consentite le seguenti ulteriori agevolazioni:
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI PER LE PMI INNOVATIVE
In sintesi, si prevedono le seguenti agevolazioni:
Tutte le misure potranno essere fruite dalle PMI innovative e dalle Startup innovative a seguito dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 19 maggio 2020 n. 34 (il “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito con modifiche con legge numero 77 del 17 luglio 2020), è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.
Tale detrazione del 50% si applica agli investimenti in start-up / PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis (di seguito, la “Detrazione de Minimis”).
Le modalità di attuazione della nuova agevolazione del 50% de minimis sono state fissate con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 28 dicembre 2020, pubblicato sulla GU n.38 del 15-2-2021, - Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative (di seguito, in breve, il “DM_28_12_2020”), disponibile attivando questo link al sito della Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/15/21A00897/sg, che invitiamo gli utenti a consultare per tutti i dettagli non compresi nella presente sintesi.
La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020 (la “Detrazione De Minimis-Startup Innovative”), e' alternativa a quella prevista dal DM del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative (la “Detrazione 30%” ) e non e' cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.
La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020 (la “Detrazione De Minimis-PMI Innovative”), spetta prioritariamente a quella prevista dal DM del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (la Detrazione 30%), sempre nei limiti del regolamento «de minimis».
Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.
Il soggetto investitore, per poter usufruire della detrazione del 50% può effettuare l'investimento agevolato in una o piu' imprese beneficiarie.
L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative (per «organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta)
L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere alla Detrazione De Minimis -Startup Innovative, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.
L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere alla Detrazione De Minimis-PMI Innovative, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000.
L'investimento agevolato in Startup o PMI innovative deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.
Qualora la detrazione fiscale sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le Detrazioni De Minimis non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
La Detrazione de Minimis si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative (gli “Investimenti”).
Gli Investimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.
La Detrazione del 50% e' concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del regolamento (UE) sopra citato).
In caso di investimento in Startup innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
In caso di investimento in PMI innovative, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000.
In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza entro, però, il Massimale ‘de minimis’.
Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica dell'aiuto «de minimis»
Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza on line tramite la piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico (la piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative») raggiungible presso il sito di Invitalia a l seguente link https://padigitale.invitalia.it/
L'istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
Il Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.
L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo.
In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' telematiche, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.
In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita' della Detrazione De Minimis.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 febbraio 2021 ( diposnibile in questo link al sito del MISE https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/incentivi-de-minimis, alla quale si rimanda per i dettagli non compresi nella presente sintesi) stabilisce le disposizioni operative per l’accesso ed il funzionamento della piattaforma informatica per “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2020.
L’utilizzo della Detrazione De Minimis e' indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.
La Detrazione De Minimis spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui al DM_28_12_2020 , da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.
In caso di investimento tramite OICR, il possesso dei requisiti dell’OICR necessari per il rilascio dell’agevolazione e l'entita' dell'investimento agevolato e' certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli stessi OICR, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato.
Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli OICR con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le Detrazioni De Minimis spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.
Il diritto alle Detrazioni De Minimis decade per il soggetto investitore se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori (sia investitori ‘diretti’ che, in caso di investimento indiretto, gli OICR che investono prevalentemente in startup o PMI innovative).
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste per la spettanza delle Detrazioni De Minimis devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.
Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, della Detrazioni De Minimis, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al paragrafo successivo.
Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla Detrazioni De Minimis effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
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* direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
** direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
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