Conosciamo i PIR: Piani Individuali di Risparmio

Conosciamo i PIR: Piani Individuali di Risparmio

12 ottobre 2023

PIR

INVESTIMENTI

EQUITY CROWDFUNDING

DIVERSIFICAZIONE

Cosa sono i PIR

I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono una forma di investimento prevista dall’ordinamento italiano, con la legge di Stabilità del 2017 e hanno lo scopo di indirizzare i risparmi degli italiani verso le piccole e medie imprese italiane in modo tale da “autofinanziare” l’economia nazionale.

I Vantaggi fiscali dei PIR

Il vantaggio che i PIR offre all’investitore è forte e chiaro: totale esenzione delle imposte sui rendimenti dell’investimento. In altre parole, non si dovrà pagare il 26% di imposte sia sui redditi che sulle plusvalenze prodotte dall’investimento. In aggiunta, i PIR sono esenti da imposta di successione ma rimangono soggetti all’imposta di bollo (0,2% annuo del valore di mercato).

Per ottenere questo vantaggio bisogna rispettare alcune regole poiché il PIR non è un prodotto finanziario ma un “contenitore giuridico” di strumenti di investimento: solo se questo contenitore viene riempito e mantenuto correttamente allora si ha il vantaggio fiscale.

Purtroppo, non possiamo essere noi stessi a dichiarare che le regole siano state rispettate, lo Stato Italiano richiede che sia un intermediario finanziario a farlo. Per questo motivo l’apertura di un PIR può avvenire solo in regime di risparmio amministrato, ovvero all’interno di un rapporto contrattuale specifico per l’apertura di un PIR. Questo comporterà ovviamente dei costi da parte dell’intermediario.

Le regole dei PIR

  • Investitore. L’investitore deve essere una persona fisica residente in Italia, anche minorenne.
  • Tempo di detenzione. Il PIR deve essere detenuto per almeno 5 anni, questo vale per il PIR come contenitore giuridico e non per i singoli titoli contenuti.
  • Importi minimi e massimi. L’importo minimo di un PIR è di €500, l’importo massimo dipende dalla tipologia di PIR: per i PIR ordinari è di €40.000 l’anno (fino ad un cumulato massimo di €200.000), per quelli alternativi è di €300.000 l’anno (fino ad un cumulato massimo di €1.500.000). Oltre questi importi non si hanno i benefici fiscali solo per l’eccedenza.
  • Strumenti inseribili nel PIR. I titoli possono essere sia partecipazioni societarie che titoli di credito detenuti come titoli singoli oppure all’interno di strumenti di gestione collettiva del risparmio (es. fondi di investimento) con il bollino “PIR compliant”. Non possono essere inserite partecipazioni societarie qualificate, ovvero che pesano più del 20% sul capitale sociale della società in cui abbiamo investito.
  • Composizione. Almeno il 70% del capitale conferito al PIR deve essere investito in titoli emessi da imprese italiane, ossia con sede nel territorio italiano oppure nello Spazio economico europeo ma aventi stabile organizzazione in Italia. Questa è la “parte vincolata” mentre il rimanente 30% è completamente libero. Le imprese italiane non devono essere quotate nel FTSE MIB e nemmeno nel FTSE Mid Cap per i PIR alternativi, mentre i PIR ordinari sono meno restrittivi: almeno il 5% della parte vincolata devono essere imprese fuori da FTSE MIB e FTSE Mid Cap e almeno il 25% della parte vincolata devono essere imprese fuori dal FTSE MIB.
  • Non concentrazione. I titoli contenuti nel PIR devono essere diversificati: il peso che una singola società ha sul capitale conferito al PIR non può essere maggiore del 10% (per i PIR ordinari) o del 20% (per i PIR alternativi).
  • Mantenimento. Tutti i requisiti devono essere rispettati per almeno due terzi di ogni anno (244 giorni di calendario). Dunque, se un titolo viene venduto, se un’obbligazione dovesse scadere o se un’impresa dovesse spostare la sede allora il titolo si potrebbe rimpiazzare nel caso questo servisse a rispettare le regole di composizione e di non concentrazione. Le plusvalenze o minusvalenze vengono considerate come capitale conferito dunque impattano sui vincoli di composizione e non concentrazione.

PIR e crowdfunding

Gli investimenti in crowdfunding rivolti a startup, PMI o imprese immobiliari italiane sono i perfetti candidati per essere inseriti nei PIR. Essendo imprese piccole e non quotate, generalmente rispettano le regole di composizione.

Dunque, se con il crowdfunding abbiamo investito o pianifichiamo di investire in almeno 5 imprese in parti uguali, ecco che abbiamo un perfetto portafoglio PIR alternativo (oppure almeno 10 imprese per un portafoglio PIR ordinario) al quale, volendo, possiamo anche aggiungere altri titoli per la parte non vincolata.

In questo modo aggiungiamo al vantaggio fiscale dell’equity crowdfunding di detrarre dal 30% al 50% delle somme investite anche il vantaggio fiscale di non pagare imposte sui rendimenti ed avere un rendimento netto molto più alto.

Come aprire un PIR

Un PIR può essere costruito in due modalità: quella “pronta all’uso” e quella “fai da te”. Nella modalità “pronta all’uso” l’intermediario vende un contenitore giuridico PIR che è stato già riempito con titoli scelti dall’intermediario, l’esempio più ricorrente è un fondo comune di investimento PIR compliant.

Nella modalità “fai da te” è l’investitore che sceglie i titoli da mettere nel contenitore PIR e l’intermediario si limiterà a verificare che le regole siano rispettate nel corso del tempo. Questa è la modalità utilizzabile per gli investimenti in crowdfunding e può avvenire attraverso un mandato fiduciario nei confronti dell’intermediario che deve essere una società iscritta all’Albo delle Società Fiduciarie e di Revisione.

I costi di questa modalità possono essere: un costo fisso una tantum per l’apertura del rapporto, un costo ricorrente annuo in misura fissa e/o in percentuale del valore investito. I costi possono essere più alti in caso di PIR alternativi.

Per valutare la convenienza di aprire un PIR bisogna mettere nella bilancia costi e benefici: i costi sono quelli del mandato fiduciario, i benefici sono quelli fiscali. I benefici fiscali avranno una grandezza proporzionale al rendimento in valore assoluto che pensiamo di fare dal nostro investimento in crowdfunding. Questo dipende sia dal capitale totale investito che dal successo delle imprese che abbiamo scelto. Dunque, maggiori sono queste due componenti e più il peso dei costi del PIR diventa irrilevante.

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