L'equity crowdfunding

Il fenomeno sociale del crowdfunding

Il crowdfunding è un processo collaborativo di raccolta fondi che avviene online e che sfrutta il potenziale di diffusione e di contatto del web.

Esistono varie forme di crowdfunding. Le più diffuse sono il crowdfunding donation-based con carattere solidale e sociale e il crowdfunding reward based, che permette ai titolari di un progetto di "vendere" il prodotto o servizio prima ancora che esso venga realizzato, supportandone così lo sviluppo, dietro la promessa di consegnarlo ai sostenitori, spesso a condizioni agevolate, non appena disponibile.

L'equity crowdfunding

L'equity crowdfunding si differenzia in modo netto dalle forme  sopra indicate: investendo il proprio denaro in un progetto si comprano azioni o quote offerti dall'Offerente e si diventa a tutti gli effetti soci della società che sta portando avanti un progetto imprenditoriale o un progetto di investimento. Questo perchè la società interessata, per coprire il proprio fabbisogno di capitale, ha deciso di finanziarsi offrendo al pubblico di sottoscrivere una quota del proprio capitale.

La regolamentazione Italiana dell'istituto dell'equity crowdfunding

L'attinenza dell'istituto dell'equity crowdfunding con il mondo della gestione degli investimenti e del risparmio dei soggetti privati ha reso necessario l'intervento del legislatore per predisporre gli opportuni livelli di tutela del pubblico.

L'Italia è stata tra le prime nazioni europee ad adottare una legislazione organica in materia di equity crowdfunding che prevede una compiuta regolamentazione dell'istituto giuridico e l'assoggettamento alla vigilanza da parte di Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa).

La Consob, con delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, ha emanato il proprio Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (oggetto di successive modifiche e aggiornamenti) dando effettivamente il via a questo nuovo e importantissimo canale di raccolta di capitali per le piccole e medie imprese.

Leggi l'ultimo aggiornamento del Regolamento Consob 18592/2013

Investire con l'equity crowdfunding

L'investimento sui portali di equity crowdfunding ha elevate potenzialità di rendimento ma presenta un intrinseco e altrettanto elevato livello di rischiosità: l'investitore deve, quindi, essere consapevole dei rischi associati all'investimento in equity crowdfunding, che potrebbe anche comportare il rischio di perdere l'intero capitale investito.

Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative

La raccolta di capitali tramite l'istituto dell'equity crowdfunding avviene per mezzo di portali specificamente autorizzati da Consob che, dopo avere valutato i requisiti di onorabilità e professionalità dei Gestori e la struttura organizzativa e tecnologica, ne dispone, in caso di accoglimento dell'istanza del Gestore, con propria delibera, l'iscrizione al Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative.

Il Registro è gestito da Consob e prevede:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che (come Siamosoci S.r.L.) sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale per la raccolta di capitali on line.

Chi può raccogliere capitali sui portali on line

Il soggetto che raccoglie capitali tramite portali on line autorizzati ed iscritti nei registri gestiti da Consob è indicato come ‘Offerente’. Può essere un Offerente, ovvero raccogliere capitali tramite l’equity crowdfunding, uno dei seguenti soggetti:

  • le piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;
  • la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, , che rispetti i limiti dimensionali previsti per la definizione di PMI;
  • la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”);
  • l'organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investe prevalentemente in piccole e medie imprese;
  • le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

Cosa fa il portale e come funziona l'equity crowdfunding

Il Portale funge da vetrina di presentazione del progetto dell' Offerente, che attraverso internet si presenta alla platea dei potenziali investitori della rete. L'istituto dell'equity crowdfunding consente di unire gli apporti, anche modesti, di numerosi piccoli investitori e di realizzare una significativa raccolta di denaro che potrà essere utilizzato  per lo sviluppo del progetto imprenditoriale o di investimento per il quale è stata condotta sul portale l'Offerta di strumenti finanziari.

Il Portale ha la funzione primaria ed esclusiva di facilitare la raccolta diffusa di capitali di rischio da parte dei soggetti del pubblico che vi accedono.

Le disposizioni del Regolamento Consob stabiliscono l'insieme degli adempimenti e delle procedure da seguire da parte dei soggetti interessati (Investitore/Offerente/Gestore del Portale) e che si rendono necessari al corretto perfezionamento dell'investimento, nel rispetto del sistema di tutele previsto dalla Legge a favore dell'investitore e della collettività dei risparmiatori.

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