L'investitore deve essere informato su alcune caratteristiche essenziali in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali online.
Con il termine "startup innovativa", si definisce la società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Per tale ragione, la componente "innovativa" del settore a cui l'impresa si rivolge e la natura di impresa "neo costituita", costituiscono per il cliente un rischio d'investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
Anche le PMI e le PMI innovative, pur se in uno stadio della sua vita più evoluto rispetto alla startup, presentano questa caratteristica di rischio dovuta alla loro natura specifica.
L'entità del rischio deve fare prendere coscienza al cliente della necessità di adottare specifiche precauzioni affinché il capitale investito direttamente nella startup o PMI innovativa o PMI, anche indirettamente, tramite OICR o società di capitali che, a loro volta, investono prevalentemente in PMI, non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo.
Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una startup o PMI innovativa o PMI (sia in caso di investimento diretto nel capitale delle società, sia in quello di investimento indiretto tramite OICR o società di capitali che a loro volta investono in PMI) è definito "illiquido", ossia è uno strumento che potrebbe incontrare difficoltà di vario tipo in occasione della sua vendita:
Quanto sopra comporta per uno strumento 'illiquido' il rischio di realizzare un minor guadagno o una significativa perdita del capitale inizialmente investito.
L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le startup innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di startup innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione all'apposita Sezione Speciale per le startup innovative del Registro delle Imprese, limite esteso di ulteriori 12 mesi dal Decreto Rilancio - DL n.34 del 19.05.2020).
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese startup innovative e PMI innovative ‘ammissibili’ (ai sensi del DM 7 maggio 2019), iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup o PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) introdotti dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179/2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita Bis”).
Gli eventuali benefici fiscali acquisiti possono decadere nel caso in cui l'investitore liquidi l'investimento prima del tempo previsto.
I benefici sul trattamento fiscale possono variare seguendo l'evoluzione della normativa tributaria nazionale.
Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup innovative o PMI innovative ammissibili in un periodo di imposta agevolato.
Per una panoramica complessiva delle agevolazioni riconosciute alle startup innovative si acceda la sezione Agevolazioni del sito (che riepiloga tutte le agevolazioni di cui beneficiano sia le startup o PMI innovative che gli investitori, con i relativi link ai testi della normativa vigente).
L'art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative.
Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso tali deroghe anche alle PMI innovative.
In sintesi:
L'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, stabilisce che, in caso di crisi d'impresa, la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Il legislatore ha, quindi, escluso l'assoggettabilità delle start up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.
La deroga opera esclusivamente:
La composizione e la gestione della crisi d'impresa di una start up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell'imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori.
L'art. 31, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, prescrive un'altra agevolazione, stabilendo che, una volta decorso il termine di dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l'accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, anche nel caso in cui tali informazioni siano organizzate in banche dati, restando da quel momento riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria e di vigilanza.
Per approfondire:
Il soggetto che intende condurre un'Offerta di strumenti finanziari tramite un portale autorizzato per la raccolta di capitali in line deve includere tra la documentazione relativa all'Offerta condotta dagli Offerenti, anche un business plan redatto con criteri il più possibile rispondenti ai formati e ai principi comunemente accettati al fine di fornire tutte le informazioni necessarie ad un investimento razionale.
Il gestore del portale pubblica il business plan dell'Offerente prodotto da quest'ultimo, ai sensi del Regolamento Consob 18592/13.
Un business plan contiene, generalmente:
Il Regolamento di un OICR è il documento che descrive le regole cui l'OICR si deve attenere.
Nel documento sono generalmente evidenziati gli scopi del fondo, la politica di investimento, la durata del periodo di investimento e la durata del fondo, le modalità del calcolo del valore delle quote del fondo, la banca depositaria, nonchè le regole di funzionamento del fondo.
In particolare, l'Art. 37 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza, abbreviato, “TUF”) , con specifico riferimento ai fondi comuni di investimento, indica quanto segue:
“1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
[...]
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (adottato con Il provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015) al TITOLO V - CAPITOLO I, fissa i criteri generali e il contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento.
Agli stessi principi di redazione deve attenersi anche lo statuto di un OICR, in particolare, di una SICAF o di una SICAV, che sono gli altri due tipi di OICR previsti nel nostro ordinamento assieme ai fondi comuni di investimento.
Lo Statuto di una SICAF o di una SICAV contiene le norme essenziali che ne disciplinano l'organizzazione sociale.
Lo statuto pone, quindi, le regole di organizzazione interna della società di investimento ed è fonte di doveri (dei componenti degli organi sociali e dei soci) che si collegano a dette regole.
Contestualmente, nel caso di SICAV e di SICAF rappresenta anche la sede per disciplinare le obbligazioni del gestore nei confronti degli investitori quali, a titolo esemplificativo, ricordiamo il versamento degli impegni finanziari degli investitori, la gestione dei default degli investitori, istituzione e attribuzione di funzioni di comitati esterni all'ordinamento sociale (es. advisory board), la disciplina delle situazioni di crisi (sospensione dell'attività di investimento, cessazione anticipata del periodo di investimento, sostituzione del team di gestione, ecc.), limitazioni di responsabilità e manleve.
L'Art. 35-quater (Capitale e azioni della Sicav), prevede, con riferimento allo Statuto della Sicav:
[...]
5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
6. Lo statuto della Sicav può prevedere:
[...]
Art. 35-quinquies (Capitale e azioni della Sicaf), prevede, con riferimento allo Statuto della Sicaf:
[...]
3. Lo statuto della Sicaf indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.
4. Lo statuto della Sicaf può prevedere:
[...]
Per chiarire bene a che cosa si riferisce il Regolamento Consob quando cita gli OICR bisogna osservare le definizioni di base che si trovano nelle varie lettere dell'articolo 1 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza , abbreviato, “TUF”), di cui proponiamo un estratto:
“Art. 1 (Definizioni) [...]
i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
[...]
La gestione collettiva del risparmio è un'attività riservata alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite nel TUF e nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
L'investitore 'non professionale' (ovvero, l'investitore diverso dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2) ha il diritto di recedere dall'investimento entro 7 giorni (di calendario) dall'ordine e nel caso sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo entro 14 giorni (di calendario) dall'ordine.
Il recesso è esercitato con le modalità indicate sul Portale nella sezione informativa “Informazioni sulla gestione del Portale” tramite comunicazione telematica all'indirizzo email recesso@mamacrowd.com.
L'investitore ha inoltre il diritto di revoca ogni qual volta intervenga una modifica relativa all'Offerta che possa incidere significativamente sulla scelta di aderire all'Offerta. A tal proposito, il diritto di revoca scatta quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori tramite comunicazione telematica all'indirizzo email revoca@mamacrowd.com.
Ove a seguito di una revoca l'investitore (non professionale) decida poi di aderire nuovamente, è garantito allo stesso il diritto di recesso nei 7 giorni (di calendario) dal nuovo ordine di adesione.
Come sopra indicato, all'investitore non professionale che corrisponda alla definizione di “Consumatore” data dal Codice del Consumo, ai sensi degli artt.67-duodecies e 67-septiesdecies del Codice stesso, è anche riconosciuto il ‘diritto di ripensamento' da esercitarsi entro 14 giorni (di calendario) dalla data dell'ordine tramite comunicazione telematica all'indirizzo e-mail ripensamento@mamacrowd.com.
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** direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
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